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IL PRETORE DEL LAVORO |
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TEMATICA |
DESCRIZIONE SENTENZA |
| ATTIVITA' ANTI-SINDACALE | E’ antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine a provvedimenti che incidano sull’organizzazione del lavoro e sulla mobilità interna dei dipendenti, così come previsto dall’art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall’art. 7 del Ccnl (Pret. Agrigento 4/5/99 (decr.), est. Occhipinti) |
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E’ antisindacale il comportamento del datore di lavoro (nella specie il Comune di Milano) che abbia disposto modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro senza preventivamente consultare e fornire informazioni alle OO.SS. ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 e 17 Ccnl Enti Locali del 15/3/95, nonché dell’art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 (Pret. Milano 16/1/99, est. Vitali) |
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| E' antisindacale la sanzione inflitta dal datore di lavoro senza aver raccolto le giustificazioni offerte dal lavoratore per il tramite del rappresentante sindacale ex art. 7 SL (Pret. Legnano 3/11/94, est. Ravazzoni) | |
| È antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine alla mobilità interna dei dipendenti, così come previsto dall’art. 10 D. Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall’art. 7 del Ccnl degli Enti Locali (Pret. Milano 2/9/97, est. Vitali) | |
| DANNO BIOLOGICO | Il principio della <<causalità materiale>> - secondo il quale tutti gli antecedenti di un evento si considerano causa dello stesso, salvo il sopravvento di eventi eccezionali, idonei a interrompere il nesso di causalità – trova applicazione anche nel diritto civile; conseguentemente, ove la dequalificazione sia concausa di un evento lesivo (nella specie, afonia), deve riconoscersi la risarcibilità autonoma del relativo danno biologico (Pret. Milano 20/6/95, est. Curcio) |
| In caso di infortunio sul lavoro, ove sia accertato che l'evento dannoso si è verificato in conseguenza del comportamento imprudente o negligente del datore di lavoro, pur in assenza di specifiche violazioni della normativa anti-infortunistica, va ritenuta la responsabilità contrattuale datoriale, per violazione dell'art. 2087 c.c., con diritto del lavoratore infortunato al risarcimento del danno biologico e morale (Pret. Milano 11/10/95, est. De Angelis) | |
| DANNO
PROFESSIONALE
DEMANSIONAMENTO |
Il principio della <<causalità materiale>> - secondo il quale tutti gli antecedenti di un evento si considerano causa dello stesso, salvo il sopravvento di eventi eccezionali, idonei a interrompere il nesso di causalità – trova applicazione anche nel diritto civile; conseguentemente, ove la dequalificazione sia concausa di un evento lesivo (nella specie, afonia), deve riconoscersi la risarcibilità autonoma del relativo danno biologico (Pret. Milano 20/6/95, est. Curcio) |
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La completa inattività del dipendente produce danni alla personalità, concernenti la vita di relazione e la dignità del lavoratore, nonché alla professionalità intesa con sviluppo di carriera o possibilità di ulteriori ricollocazioni (Pret. Milano 11/3/96, est. Curcio) |
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La mancata ottemperanza, da parte datoriale, alla sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato, anche se risulti l’avvenuto pagamento delle retribuzioni, costituisce comportamento illecito, che obbliga il datore di lavoro all’ulteriore risarcimento del danno alla professionalità subito dal lavoratore, a cagione della forzata inattività (nella fattispecie, e ai fini della liquidazione del danno professionale, è stato ritenuto che il parametro della retribuzione mensile può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, considerato che la retribuzione compensa, oltre alla professionalità, vari altri elementi, quali il tempo della prestazione e la sua penosità) (Pret. Milano 20/7/99, est. Martello) |
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| Dall'illegittima esclusione di un lavoratore da un concorso bandito dal datore di lavoro per l'assegnazione di una qualifica superiore discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno sofferto, consistente nella perdita di chances o probabilità di promozione da liquidarsi in via equitativa, non essendo possibile una stima precisa in merito a tali probabilità (Pret. Lucca 26/10/94, est. Bartolomei) | |
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Dalla violazione dell’art. 2103 c.c. e dalla conseguente dequalificazione del lavoratore può derivare un danno alla professionalità, distinto dall’eventuale danno patrimoniale, biologico o morale che il fatto lesivo dequalificazione può produrre, essendo il bene della professionalità una componente dell’identità professionale di ogni soggetto protetto dall’art. 2 Cost. anche attraverso l’attribuzione di veri e propri diritti soggettivi; poiché la lesione del bene della professionalità non è facilmente rilevabile, la prova dell’esistenza di tale danno può essere fornita anche in via presuntiva, secondo l’id quod plerumque accidit (nella fattispecie, sul rilievo che il livello professionale delle mansioni in precedenza esercitate dalla lavoratrice non era elevatissimo e che la dequalificazione è stata di breve durata, il Pretore ha escluso l’esistenza di un danno alla professionalità) (Pret. Milano 28 marzo 1997, est. Ianniello) |
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| L’assegnazione a mansioni che impoveriscano il patrimonio professionale del lavoratore, inteso come insieme di specifiche conoscenze e capacità, e che causino un danno alla sua immagine professionale, compromettendo le opportunità di lavoro, configura un’ipotesi di dequalificazione e comporta il risarcimento del danno alla professionalità così cagionato; per la determinazione in via equitativa di tale danno si deve tener conto della retribuzione mensile e del protrarsi nel tempo della dequalificazione, poiché il danno cresce secondo una linea di sviluppo progressiva, correlata sostanzialmente al decorso del tempo, ma con le eventuali correzioni e attenuazioni legate alle diverse variabili caratteristiche di ogni distinta fattispecie (Pret. Milano 9/4/98, est. Negri della Torre) | |
| - L’assegnazione del lavoratore a nuove mansioni, che non gli consentono di utilizzare e valorizzare le conoscenze teoriche e le capacità professionali acquisite nelle fasi pregresse del rapporto, è illegittima, e comporta la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, e al risarcimento del danno alla professionalità, suscettibile di valutazione equitativa da parte del giudice. Vale a tal fine il parametro della retribuzione che, peraltro, può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, attesa la funzione della propria retribuzione, comprensiva di diversi elementi della prestazione e non solo della capacità professionale del lavoratore (Pret. Milano 19/2/99, est. Martello) | |
| - Il danno da dequalificazione deve essere quantificato in via equitativa. Il parametro della retribuzione percepita può tuttavia essere utilizzato per quella parte del risarcimento che è connessa con la perdita di capacità professionale del lavoratore (Pret. Milano 20/6/95, est. Curcio) | |
| - L'attribuzione al lavoratore di mansioni non equivalenti alle precedenti, o comunque inferiori a quelle del livello di inquadramento, costituisce violazione dell'art. 2103 c.c. e comporta la condanna del datore di lavoro sia a riassegnare le precedenti mansioni sia a risarcire il danno all'immagine professionale così cagionato; per la determinazione di tale danno, da compiersi in via equitativa, può farsi riferimento a una quota della retribuzione mensile commisurata alla durata della dequalificazione (Pret. Milano 28/10/94, est. De Angelis. In senso conforme, Pret. Monza 14/11/94, est. Buratti ; Trib. Milano 6/7/96, pres. ed est. Mannacio) | |
| - L’assegnazione di mansioni non equivalenti alle precedenti, in violazione dell’art. 2103 c.c., comporta la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, oltre al risarcimento del danno causato dalla lesione del patrimonio professionale, effettivo e potenziale; per la liquidazione del danno da compiersi in via equitativa può farsi riferimento a una quota della retribuzione lorda (nella specie il 50%), per il periodo di dequalificazione (Pret. Milano 1/4/98, est. Vitali) | |
| - L'illegittima dequalificazione del dipendente, avendo riflesso sulla sua immagine professionale e quindi sul suo "valore" sul mercato del lavoro, dà luogo a un danno patrimoniale risarcibile; la misura del risarcimento è determinabile in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 432 cpc, prendendo in considerazione, fra l'altro, il periodo di demansionamento e la relativa retribuzione (nella fattispecie è stato deciso un risarcimento pari al 50% della retribuzione dovuta per il periodo di demansionamento, non rivalutata) (Pret. Milano 16/9/94, est. De Angelis) | |
| - In ipotesi di adibizione del lavoratore a nuove mansioni non equivalenti a quelle precedentemente svolte, va ritenuta l’illegittimità del demansionamento, con diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale subito, equitativamente determinabile nel 25% della retribuzione, per tutto il periodo di durata del provvedimento (Pret. Milano 26/6/99, est. Frattin) | |
| - L'illegittima assegnazione del lavoratore a nuove mansioni non equivalenti alle precedenti, obbliga il datore di lavoro al risarcimento del danno alla professionalità, suscettibile di determinazione in via equitativa da parte del giudice, valendo a tal fine il parametro della retribuzione che, peraltro, può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, attesa la funzione propria della retribuzione, compensativa di diversi elementi della prestazione e non solo della capacità professionale del lavoratore (Pret. Milano 26/8/96, est, Martello) | |
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Il giudizio di equivalenza di cui all’art. 2103 c.c. deve riferirsi alla professionalità del lavoratore, da intendersi come bagaglio professionale di esperienza e nozioni da questi acquisito nel corso del rapporto, che deve assumersi quale base da migliorare e arricchire con le nuove mansioni (Pret. Genova 15/5/98 (ord.), est. Ravera. In senso conforme, Trib. Campobasso 12/6/99 (ord.), est. Valle) |
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| L’assegnazione a mansioni non corrispondenti all’inquadramento contrattuale del lavoratore e non aderenti alla sua specifica competenza, che non gli consentano pertanto la piena utilizzazione o l’arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, comporta una dequalificazione professionale. (Nella specie il lavoratore con mansione di provagomme, su pista e strada, è stato adibito al controllo del reclamato pneumatici, che consiste in una attività meramente manuale, totalmente priva di responsabilità e autonomia nell’esecuzione del lavoro) (Pret. Milano 1/4/98, est. Vitali) | |
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Ai sensi dell’art. 2103 c.c., qualora il datore di lavoro alleghi che l’assegnazione di mansioni inferiori si è resa necessaria in considerazione della sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore che avrebbe potuto condurre anche al licenziamento, grava sullo stesso datore di lavoro l’onere di provare tale inidoneità e l’inesistenza di altre mansioni professionalmente equivalenti, con la conseguenza che, in caso di mancato assolvimento a tale onere probatorio, l’assegnazione a mansioni inferiori deve ritenersi illegittima (Pret. Milano 28 marzo 1997, est. Ianniello,) |
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| Ai sensi dell’art. 2103 c.c., il concetto di equivalenza di mansioni non va valutato in astratto ma in concreto, tenendo conto della reale natura e delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni con la conseguenza che, nel caso di classificazione del personale per aree, è configurabile una dequalificazione del lavoratore qualora a questi venga assegnata, nell’ambito della stessa area, una posizione professionale meno elevata che comporti l’inutilizzabilità del bagaglio professionale acquisito (Pret. Agrigento 5/3/99, est. Occhipinti) | |
| L’assegnazione di mansioni non equivalenti alle precedenti, in quanto appartenenti a un tipo di professionalità diversa, è illegittima per violazione dell’art. 2103 c.c. e deve pertanto ritenersi ammissibile l’ordine di reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte (Pret. Genova 15/5/98 (ord.), est. Ravera) | |
| L’assegnazione di nuove mansioni che riducano le attribuzioni del lavoratore, e ne svuotino qualitativamente la posizione professionale complessiva, comporta un danno alla dignità e personalità del dipendente, che sono beni protetti a livello costituzionale, e un danno da perdita di chances nel mercato del lavoro, in conseguenza del diminuito livello professionale; conseguentemente, il datore di lavoro deve essere condannato alla reintegrazione del dipendente nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla dequalificazione (nella fattispecie, si è ritenuto che per la determinazione di tali danni, da compiersi in via equitativa, si possa fare riferimento a una quota della retribuzione mensile, crescente con il perdurare nel tempo della lesione alla professionalità, fino a raggiungere il 100% della retribuzione stessa) (Pret. Milano 9/12/97, est. Ianniello) | |
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L'art. 2103 c.c., nel regolare l'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro, prevede la possibilità di attribuire nuove mansioni al lavoratore in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda nel rispetto, oltre che dell'equivalenza delle nuove mansioni alle precedenti, della tutela del patrimonio professionale del lavoratore, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima l'assegnazione al lavoratore di nuove mansioni che non siano aderenti alla sua specifica competenza tecnico – professionale e che non gli consentano la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale acquisito nella fase pregressa del rapporto (Pret. Roma 20/2/95, est. Perra, In senso conforme, v. Pret. Milano 26/8/96, est, Martello; Pret. Nocera Inferiore 20/1/98, est.Viva) |
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| Lo jus variandi del datore di lavoro deve essere esercitato tutelando l’utilizzazione, il perfezionamento e l’accrescimento della posizione professionale del lavoratore (Pretura Nocera Inferiore 5/12/96, est. Viva) | |
| Ai sensi dell’art. 2103 c.c., è illegittima l’assegnazione di nuove mansioni che non consentano la conservazione del bagaglio professionale acquisito e la valorizzazione delle capacità del lavoratore, dovendosi al riguardo ritenere irrilevante che il mutamento di mansioni sia stato disposto in considerazione della sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore che può condurre al licenziamento ma non può mai giustificare il declassamento, in mancanza di un consenso espresso o tacito del lavoratore medesimo (Pret. Milano 8/1//97, est. Porcelli) | |
| L'azione
di risarcimento del danno alla professionalità, causato da illegittimo
demansionamento, è soggetta a prescrizione ordinaria decennale, e non a
prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., trattandosi di diritto al
risarcimento di un pregiudizio di natura patrimoniale cagionato da
illecito contrattuale, per violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c., e non
da illecito extracontrattuale (Pret. Milano 11/1/96, est. Peragallo) |
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| FERIE |
E' illegittima la riduzione delle ferie in misura proporzionale alle assenze per malattia intervenute nel periodo della loro maturazione (Pret. Milano 28/2/96, est. Porcelli) |
| Poiché il nostro ordinamento tutela il diritto alle ferie in tutti i casi in cui la mancata prestazione lavorativa non sia imputabile alla volontà dell’interessato, bensì dipenda dalla legge o da uno stato di necessità, va ritenuta la maturazione del diritto alle ferie anche per i periodi di assenza per malattia. Non così in ipotesi di preavviso sostituito dalla corrispondente indennità, poiché, in tale caso, l’avvenuto pagamento dell’indennità sostitutiva, accettata dal lavoratore, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro (Pret. Milano 23/7/99) | |
| È illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche (nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto in contrasto con la funzione dell’istituto la fruizione di un solo giorno di ferie per disposizione del datore di lavoro) (Pret. Milano 16/11/96, est. Cincotti) | |
| E’ illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali (Pret. Milano 20/1/99, est. Cecconi) | |
| INFORTUNIO SUL LAVORO | In ipotesi di infortunio sul lavoro, una volta accertata la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza imposte dal DPR 27/4/55 n. 547, va ritenuta la piena responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., nonché ex art. 590 c.p., con conseguente obbligo di integrale risarcimento del danno biologico, del danno morale e delle spese mediche, indipendentemente dall’eventuale concorso di colpa del lavoratore infortunato, che non vale a escludere la responsabilità datoriale, a meno che non si concreti in una condotta totalmente estranea alla prestazione lavorativa, e, come tale, assolutamente inopinabile e imprevedibile (Pret. Busto Arsizio, sez. Gallarate, 10/2/99, est. Guadagnino) |
| In ipotesi di infortunio sul lavoro, una volta accertata l'omissione, da parte del datore di lavoro, dell'adozione delle misure preventive di sicurezza, imposte, in forma generica, dall'art. 2087 c.c. e, in forma specifica, dal DPR 27/4/55 n. 547, va ritenuta la piena responsabilità, anche penale, del datore di lavoro, per imprudenza o negligenza; conseguentemente, compete al lavoratore infortunato l'integrale risarcimento del danno biologico, a prescindere da eventuali indennità previdenziali, attinenti esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica produce sulla capacità lavorativa dell'assicurato, nonché l'integrale risarcimento del danno morale, a prescindere dall'accertamento del reato in sede penale, ben potendo tale accertamento essere compiuto dal giudice civile (Pret. Monza 2/5/95, est. Padalino) | |
| In
ipotesi di infortunio ascrivibile a responsabilità penale del datore di
lavoro, per inosservanza della normativa antiinfortunistica di cui al DPR
27/4/55 n. 547, compete al lavoratore infortunato il risarcimento
integrale del danno biologico e del danno morale, a prescindere da
eventuali indennità corrisposte dall'Inail, essendo stato l'art. 10, c. 6
e 7, DPR 30/6/65 n. 1124, dichiarato illegittimo, con sentenza 27/12/91 n.
485 della Corte cost., nella parte in cui prevede la risarcibilità del
danno biologico per la sola quota eccedente le indennità corrisposte
dall'Inail (Pret. Milano 11/3/95, est. Peragallo) |
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| In ipotesi di infortunio occorso a un lavoratore, per avere sollevato un peso eccessivo, in rapporto alle sue precarie condizioni fisiche, già portate alla conoscenza dell'impresa, va affermata la responsabilità datoriale in relazione al sinistro, con obbligo di risarcimento del danno biologico, quand'anche sia accertato che fossero state impartite espresse disposizioni al lavoratore, affinché si astenesse da sforzi eccessivi, in quanto l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare, di propria iniziativa, e sotto il proprio controllo, tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del lavoro, non consentendogli di demandare in via sistematica allo stesso lavoratore la valutazione e la decisione su ciò che, di volta in volta, può essere rischioso per la propria salute (Pret. Milano 17/5/96, est. Mascarello) | |
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L’eventuale indennizzo corrisposto dall’Inail al lavoratore infortunato, essendo volto a ristorare il solo pregiudizio alla capacità lavorativa generica, è totalmente estraneo al risarcimento del danno biologico e del danno morale che, pertanto, vanno posti integralmente a carico del datore di lavoro (nella fattispecie, è stato anche ritenuto che, ai fini della liquidazione del danno morale, è consentito al giudice civile l’accertamento del fatto reato, indipendentemente dal previo accertamento in sede penale) (Pret. Busto Arsizio, sez. Gallarate, 10/2/99, est. Guadagnino) |
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| Posto che la rendita Inail non indennizza il danno biologico nella sua globalità, ma solo per quella parte che attiene alla menomazione della capacità lavorativa generica, va dichiarata la risarcibilità integrale del danno biologico quando, come nella fattispecie, la malattia sia insorta dopo il pensionamento del lavoratore, sì da potersi escludere qualsivoglia incidenza della lesione all'attitudine al lavoro sulla produzione del danno biologico (Pret. Torino 10/11/95, est. Fierro) | |
| In caso di infortunio sul lavoro ascrivibile a responsabilità datoriale, compete al lavoratore infortunato il risarcimento del danno morale, nonché il risarcimento del danno biologico, da ridursi equitativamente del 50% in funzione alla rendita Inail percepita, che copre quella parte del danno biologico che si ricollega alla diminuzione della capacità lavorativa generica (Pret. Milano 9/3/96, est. Sala) | |
| Il datore di lavoro, responsabile per l’infortunio, deve risarcire il lavoratore infortunato la metà del danno biologico (c.d. puro), poiché la restante metà (c.d. danno biologico collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica) è coperta dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (Pret. Trento 12/11/99, est Flaim) | |
| In ipotesi di infortunio sul lavoro ascrivibile a responsabilità datoriale, compete al lavoratore infortunato il risarcimento del danno morale, il risarcimento del danno biologico inerente all’invalidità temporanea, nonché il risarcimento del danno biologico inerente all’invalidità permanente, quest’ultimo a ridursi equitativamente di un terzo, in funzione dell’indennizzo Inail percepito, che già copre quella parte del danno biologico che si ricollega alla perdita della capacità lavorativa generica (Pret. Milano 1/2/97, est. Cincotti) | |
| Nel caso in cui dalla condotta datoriale illecita per violazione dell'art. 2087 c.c. sia derivata dapprima una lesione dell'integrità psico – fisica e, dopo una fase intermedia di malattia, la morte del lavoratore, gli eredi di quest'ultimo possono far valere nei confronti del datore di lavoro, iure hereditatis, il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale, subiti dal lavoratore nel periodo che va dal momento della lesione a quello della morte (Pret. Torino 10/11/95, est. Fierro) | |
| MALATTIE PROFESSIONALI | In
ipotesi di malattia professionale, provocata da esposizione dei lavoratori
a sostanze nocive in assenza di adeguate misure di protezione, può essere
accertata anche in sede civile, indipendentemente da qualsiasi
pregiudiziale penale, la responsabilità datoriale, sia per violazione
dell'art. 2087 c.c., sia per commissione di reato, con conseguente diritto
dei lavoratori al risarcimento tanto del danno biologico, quanto del danno
morale (Pret. Milano 9/2/96, est. Martello) |
| MOLESTIE SESSUALI | Qualora dal comportamento posto in essere da un incaricato del datore di lavoro che, nell’esercizio delle proprie mansioni, abbia tenuto per petulanza, nei confronti di una dipendente, reiterati e intenzionali comportamenti sessualmente molesti, in luogo di lavoro aperto al pubblico, sia derivata casualmente alla dipendente una temporanea patologia psichica, consistita in disturbi dell’adattamento, sia il preposto che il datore di lavoro (che non abbia adottato alcun provvedimento a tutela dell’integrità psicofisica e morale della dipendente) sono tenuti al risarcimento, tanto del danno biologico temporaneo quanto del danno morale, in via fra loro solidale anche in relazione al danno morale, per il combinato disposto degli artt. 2049 c.c. e 185 c.p. (Pret. Milano 31/1/97, est. Curcio) |
| MOBBING | Ove sia accertato che, per effetto dell’illecito demansionamento subito, sia derivato al lavoratore anche uno stato di disturbo psicologico clinicamente apprezzabile, compete a quest’ultimo anche il risarcimento del danno biologico temporaneo di natura psichica, a liquidarsi in base alle "tabelle" comunemente accettate (Pret. Milano 26/6/99, est. Frattin) |
| SANZIONE DISCIPLINARE | Il datore di lavoro, una volta esercitato il potere disciplinare nei confronti del dipendente in relazione a determinati fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti, non può esercitare una seconda volta, per i medesimi fatti, il detto potere, ormai esaurito (nel caso di specie, il datore di lavoro aveva contestato al lavoratore, comminandogli una sanzione conservativa, fatti già oggetto di una precedente contestazione che aveva portato al licenziamento del dipendente, poi dichiarato illegittimo in sede giudiziale (Pret. Milano 2/5/95, est. Negri della Torre) |
| Per esercitare legittimamente il potere disciplinare il datore di lavoro deve dimostrare di aver portato a conoscenza dei lavoratori il codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, non potendosi considerare equipollenti mezzi di comunicazione diversi (Pret. Firenze 10/12/98, est. Varriale) | |
| Il datore di lavoro deve, a pena di nullità
della successiva sanzione, consentire l'audizione orale richiesta dal
lavoratore con assistenza da parte di sindacalista di sua scelta (Pret.
Milano 15/10/94, est. De
Angelis) |
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Non costituisce comportamento disciplinarmente rilevante l’aver disatteso un ordine di servizio emanato dal datore di lavoro, qualora le disposizioni in esso contenute difettino di specificità e abbiano un carattere di mera raccomandazione non vincolante (Pret. Roma 3/12/98, est. Perra). E’ illegittima in quanto sproporzionata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro giorni, volta a sanzionare l’ipotesi di risposta "arrogante" del dipendente a una disposizione impartita dal superiore gerarchico, qualora il comportamento del lavoratore non costituisca "grave insubordinazione" e la disposizione sia stata comunque eseguita (Pret. Roma 3/12/98, est. Perra) |
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Ai fini della valutazione della gravità di un certo comportamento del lavoratore devono essere considerate le particolari circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e l'intensità dell'elemento intenzionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la sanzione disciplinare del tutto sproporzionata in relazione all'oggettiva gravità del fatto e all'intensità dell'elemento intenzionale (Pret. Monza 28/11/95, est. Padalino) La gravità della sanzione disciplinare deve essere proporzionata a quella dell'addebito, tenendo conto dell'oggettiva gravità del fatto e dell'intensità dell'elemento intenzionale; ove risulti sproporzionata, la sanzione deve essere annullata (Pret. Monza 25/7/95, est. Padalino) |
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| TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE |
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2103 c.c., il trasferimento del lavoratore è configurabile tutte le volte in cui vi sia il passaggio dall’una all’altra unità produttiva senza che a tal fine possa attribuirsi rilevanza alcuna alla vicinanza tra i due luoghi di lavoro o all’appartenenza delle diverse unità produttive al medesimo complesso industriale (Pret. Pisa 16/12/98, est. Nisticò) |
| Ai sensi dell'art. 13 SL la legittimità del trasferimento del lavoratore è subordinata alla sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (nella specie si è ritenuto illegittimo il trasferimento giustificato con la necessità di evitare il rischio che l'organizzazione del lavoro potesse essere compromessa da future ed eventuali assenze del lavoratore per malattia) (Pret. Monza 30/4/96, est. Dani) | |
| In caso di trasferimento del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova dell'esistenza, sia con riferimento alla sede di provenienza che a quella di destinazione, delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il trasferimento medesimo (Pret. Milano 7/11/95, est. Santosuosso. In senso conforme, v. Pret. Milano 7/7/97; Pret. Milano 18/10/94, est. Porcelli) | |
| Ai sensi dell'art. 2103 c.c., le esigenze tecniche e organizzative, inderogabilmente previste quali presupposti di legittimità per il trasferimento del lavoratore, devono sussistere sia nel luogo di partenza che in quello di destinazione, con la conseguenza che in mancanza della prova dell'esistenza di tali esigenze il trasferimento del lavoratore deve ritenersi illegittimo (Pret. Milano 7/10/95, est. Vitali. In senso conforme Pret. Milano 24/1/95, est. Curcio; Pret. Nocera Inferiore 20/1/98, est.Viva) | |
| Ai sensi dell'art. 13 SL la legittimità del trasferimento del lavoratore è subordinata alla sussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive che devono essere verificate anche nell'unità di provenienza con riferimento alle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto e ivi svolte, senza che al riguardo possa assumere alcuna rilevanza l'assegnazione al lavoratore di mansioni superiori nell'unità di destinazione (Pret. Roma 6/2/95, est. Tatarelli) | |
| Il trasferimento del dipendente deciso per finalità punitive è illegittimo ove tale sanzione non risulti prevista dall’applicato contratto collettivo; ne consegue la condanna del datore di lavoro alla riammissione in servizio del dipendente presso la precedente sede di lavoro (Pret. Milano 24/12/97, est. Sala) | |
| Nel caso di trasferimento del lavoratore, il datore è obbligato, ai sensi dell’art. 2103 c.c., a portare a conoscenza del lavoratore le ragioni giustificative del trasferimento contestualmente alla comunicazione dello stesso (Pret. Parma 16/3/99 (ord.), est. Ferraù) | |
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Ove il lavoratore richieda la precisazione dei motivi del trasferimento, l'inadeguatezza della relativa risposta da parte del datore di lavoro dà luogo all'invalidità del trasferimento (Pret. Milano 24/1/95, est. Curcio. In senso conforme, v. Pret. Frosinone 2/10/96, est. Cianfrocca) |
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| L’adozione di un provvedimento di trasferimento senza l’osservanza dell’informazione preventiva prevista dal Ccnl di categoria e l’impossibilità per il sindacato di esercitare il diritto di richiedere un incontro per esame, concreta un comportamento antisindacale ex art. 28 SL, in considerazione della lesione del diritto di informazione del sindacato, strumentale rispetto alla piena applicazione dell’attività e dell’immagine dell’organizzazione nei confronti dei lavoratori rappresentati, a prescindere dall’elemento soggettivo (Pret. Campobasso 8/10/98, est. Petti) | |
| VISITA
DOMICILIARE DI CONTROLLO |
Qualora il lavoratore abbia esattamente indicato al datore di lavoro l'indirizzo della propria abitazione, non può farsi discendere l'irreperibilità alla visita medica di controllo dalla sola mancanza del suo nominativo sulla pulsantiera del citofono – per aver ignoti asportato la relativa etichetta adesiva all'insaputa del lavoratore - e pertanto deve ritenersi illegittima la sospensione del trattamento di malattia disposta dall'Inps (Pret. Milano 15/10/94, est. Sala) |